Agricoltura: Mipaaf, 150 giorni e costo zero per registrazione sementi
17 Agosto 2012 - 18:01
(ASCA) - Roma, 17 ago - ''Il disposto della Corte di giustizia Ue conferma l'obbligo d'iscrizione ufficiale di una varieta' prima della sua commercializzazione. L'obbligo di iscrizione al registro ufficiale comunitario rappresenta un elemento di garanzia fondamentale, sia per i produttori agricoli che per i consumatori, in quanto un'autorita' pubblica garantisce le caratteristiche delle varieta' iscritte''. Lo comunica in una nota il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in riferimento ad alcune notizie comparse sulla stampa in questi giorni, relative alla sentenza della Corte di Giustizia europea dello scorso 12 luglio sulla controversia tra l'associazione Kokopelli e la ditta sementiera Graines Baumaux SAS, che ha sancito il divieto di commercializzare sementi di varieta' tradizionali che non siano iscritte nel catalogo ufficiale europeo.
''Nel nostro Paese - prosegue la nota - le modalita' di iscrizione delle varieta' tradizionali/antiche sono stabilite dal decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, con cui e' stata recepita la direttiva 2009/145/CE. L'ammissione di queste varieta' nei registri nazionali - che comporta automaticamente l'iscrizione nel catalogo ufficiale europeo - non e' soggetta ad una procedura particolarmente complessa.
Sono sufficienti infatti una descrizione della varieta', i risultati degli esami disponibili, le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e la bibliografia storica. Inoltre si precisa che non e' previsto alcun costo di registrazione''.
''L'iscrizione al Registro nazionale delle varieta' tradizionali - spiega - avviene per iniziativa del Ministero, delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, nonche' di singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio''.
''Non e' dunque corretto - sottolinea - sostenere che la sentenza in questione della Corte di giustizia Ue limiti la possibilita' di commercializzazione e quindi di coltivazione di varieta' tradizionali/antiche. Cosi' come non e' corretto affermare che si debbano sostenere alti costi per ottenere la registrazione di tali varieta' nel catalogo comunitario e che occorrano lunghi tempi di attesa per la registrazione. A questo proposito, si ricorda che l'esame della domanda d'iscrizione delle varieta' tradizionali/antiche al registro nazionale e' effettuato dalle Regioni o dalle Province autonome competenti per territorio e il parere e' formulato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
L'ammissione delle varieta' tradizionali al Registro Nazionale e' effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un provvedimento che deve essere adottato entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalle Regioni o dalle Province autonome competenti per territorio'', conclude.
''Nel nostro Paese - prosegue la nota - le modalita' di iscrizione delle varieta' tradizionali/antiche sono stabilite dal decreto legislativo del 30 dicembre 2010, n. 267, con cui e' stata recepita la direttiva 2009/145/CE. L'ammissione di queste varieta' nei registri nazionali - che comporta automaticamente l'iscrizione nel catalogo ufficiale europeo - non e' soggetta ad una procedura particolarmente complessa.
Sono sufficienti infatti una descrizione della varieta', i risultati degli esami disponibili, le conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego e la bibliografia storica. Inoltre si precisa che non e' previsto alcun costo di registrazione''.
''L'iscrizione al Registro nazionale delle varieta' tradizionali - spiega - avviene per iniziativa del Ministero, delle Regioni o su richiesta di enti pubblici, istituzioni scientifiche, organizzazioni, associazioni, nonche' di singoli cittadini e aziende, previo parere favorevole della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio''.
''Non e' dunque corretto - sottolinea - sostenere che la sentenza in questione della Corte di giustizia Ue limiti la possibilita' di commercializzazione e quindi di coltivazione di varieta' tradizionali/antiche. Cosi' come non e' corretto affermare che si debbano sostenere alti costi per ottenere la registrazione di tali varieta' nel catalogo comunitario e che occorrano lunghi tempi di attesa per la registrazione. A questo proposito, si ricorda che l'esame della domanda d'iscrizione delle varieta' tradizionali/antiche al registro nazionale e' effettuato dalle Regioni o dalle Province autonome competenti per territorio e il parere e' formulato entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
L'ammissione delle varieta' tradizionali al Registro Nazionale e' effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con un provvedimento che deve essere adottato entro 60 giorni dal ricevimento del parere espresso dalle Regioni o dalle Province autonome competenti per territorio'', conclude.
Nessun commento:
Posta un commento