SONO MINISTRI PRO OGM
“In seguito a varie ricerche e colloqui il quadro che emerge per la
mancata bonifica dei campi Ogm in FVG consta dei seguenti elementi:
La presunta “non retroattività” del Decreto adotta dalla autorità del
FVG e nazionali non tiene in conto che al momento della semina Ogm
esisteva già un quadro giuridico e normativo che vietava la semina per
come è stata messa in pratica da Fidenato per due elementi
sostanziali: art.1 dlgs 212/2001 Principio di precauzione salute umana
e ambiente; Decreto interministeriale Clini-Balduzzi-Catania per il
caso simile Dalla Libera.
La mancanza, nell’attuale Decreto, di alcun riferimento ai rischi
apportati dal mais mon 810 alla salute umana che impedirebbe ogni
intervento della regione FVG è una lacuna reale e dovuta alla
"preoccupazione" di non attivare un'argomentazione che andrebbe a
incidere anche sulle importazione di OGM, è però chiaramente citato e
documentato un rischio per l’ambiente e la biodiversità, coerentemente
con quanto richiesto dagli articoli 34 del Regolamento 1829/2003 e 53
del regolamento 178/2002.
Il divieto di coltivazione istituito dal Decreto interministeriale è
limitato al mais mon 810 e secondo le autorità del FVG non ci sarebbe
invece certezza della varietà di mais ogm realmente seminata da
Fidenato.
Questa motivazione ci è stata presentata come una delle motivazioni
principali che impedirebbero alla regione FVG di emettere alcuna
ordinanza per la bonifica del campo seminato da Fidenato (dovremmo
dire “campi” seminati, includendo anche quello di Mereto di Tromba).
Però, da controlli effettuati sul registro europeo
http://ec.europa.eu/food/dyna/
la notizia sembrerebbe infondata. Pubblicamente Fidenato ha sempre
dichiarato l’intenzione di seminare mais resistente alla piralide e
specificamente della varietà mon 810. Se proprio questo fosse il
dubbio non credo mancherebbero norme giuridiche che, a fronte di un
serio rischio per l’ambiente, possano imporre il prelievo di un
campione di mais da far analizzare in laboratorio!
C'è la fortissima esigenza di capire la veridicità dei presunti
affitti stipulati da Fidenato "di centinaia di ettari" in ciascuna
delle regioni: Friuli, Veneto e Lombardia, per un totale di migliaia
di ettari!!
Ecco il brano dell’articolo: “…Bene ha, dunque, fatto Giorgio Fidenato
ad affittare – nei mesi scorsi – centinaia di ettari di terreni in
Friuli, Lombardia e Veneto, dove stanno crescendo migliaia di ettari
di mais sano e biotecnologico…”
http://www.
La semina di Fidenato, oltretutto realizzata in modo spettacolare e
provocatorio, avrebbe potuto e dovuto essere impedita, sia dalle
Autorità governative nazionali, sia da quelle regionali.
Ora gli agricoltori sono sul piede di guerra e la mobilitazione è imminente."
Adriano Zaccagnini Vicepresidente Commissione Agricoltura Camera Deputati
Associazione
NOGM
Egregio Dott. Vicario,
dopo
il nostro utile confronto telefonico, provo a riepilogare con spirito
collaborativo i “punti caldi” che bloccherebbero interventi
risolutivi attivabili Dalla regione FVG per la bonifica dei campi
seminati da Fidenato, che tanta apprensione stanno causando in tutta
Italia tra i cittadini e gli agricoltori, soprattutto Bio.
Penso
che questo riepilogo possa essere utile sia a lei e ai Dott. Gulfone
e Miniussi per presentarlo alla valutazione del Vostro ufficio
legale, sia nel prosequio chiarificatore e costruttivo del nostro
dialogo.
Riassumo
i punti che mi sembra di aver colto nei colloqui prima col Dott.
Gulfone e poi con lei:
- La presunta "non retroattività" del Decreto interministeriale.
Inizio con l’evidenziare che, secondo un ragionamento giuridico che vi sottopongo, al momento della semina del Vivaro esisteva già un quadro giuridico e normativo che vietava di mettere a coltura qualsiasi ogm nel modo adottato da Fidenato (o eventualmente da chiunque altro), fondato su 2 precisi elementi giuridici e normativi:
a) la piena vigenza dell’art. 1 dlgs 212/2001 che, proprio sulla base di direttive e
raccomandazioni europee, nel rispetto del principio di precauzione di cui all'articolo 174.2 del Trattato di Amsterdam e senza contrastare con alcuna
delle sentenze della Corte di Giustizia europea (che Fidenato e tutti i soggetti
pro ogm citano a sproposito e vorrebbero utilizzare come un grimaldello utile a
imporre la deregulation voluta dalle multinazionali degli ogm), ribadisce che la libera circolazione delle sementi in ambito europeo deve conciliarsi col superiore principio di assicurare la tutela della salute umana e dell’ambiente.
La correttezza di questo ragionamento è avvalorata anche dalla recente nota
del MIPAAF che riporto in coda alla presente;
b) l’esistenza, al momento della semina del Vivaro, dal Decreto interministeriale Clini-Balduzzi-Catania del precedente Governo!
E’ vero che questo si riferiva al caso specifico di Dalla Libera (identico però
nella sostanza a quello di Fidenato), ma ribadiva il Principio generale già citato
al punto precedente, secondo cui è vietato coltivare ogm senza prima presentare all’Autorità competente (e attenderne la valutazione positiva) una
dettagliata relazione circa le specifiche e modalità della semina, indispensabile per poter valutare l’impatto per la salute umana, ambientale ed agronomico e per escludere anche rischi di contaminazioni di altre coltivazioni convenzionali e Bio (motivazione totalmente in linea con Direttive, Raccomandazioni e Sentenze europee.).
Sulla base dei punti a) e b) sopra discussi, secondo l’Associazione NOGM che rappresento, la semina di Fidenato, oltretutto realizzata in modo spettacolare e provocatorio, avrebbe potuto e dovuto essere impedita, sia dalle Autorità governative nazionali, sia da quelle regionali. A prescindere comunque da questo ragionamento, l’infondatezza della preoccupazione sulla non retroattività del recente Decreto interministeriale… è pienamente documentata dal TESTO letterale del suo articolo 1, dove si parla NON di “SEMINA”, bensì di “COLTIVAZIONE”, la quale comprende TUTTE LE FASI del ciclo vitale della pianta… fino alla raccolta e, quindi, ANCHE L’ATTUALE FASE DI COLTIVAZIONE in cui si trovano le piante di mais seminate da Fidenato… che DOVREBBERO PERCIO’ ESSERE RIMOSSE E BONIFICATE!! - La mancanza, nell’attuale Decreto interministeriale, di alcun riferimento ai rischi apportati dal mais mon 810 alla salute umana… impedirebbe ogni intervento della regione FVG.
Fermo restando che la lacuna è reale e dovuta quasi sicuramente alla "peoccupazione" di non attivare un'argomentazione che andrebbe a incidere anche sulle importazione di OGM, è però chiaramente citato e documentato un rischio per l’ambiente e la biodiversità, coerentemente con quanto richiesto dagli articoli 34 del Regolamento 1829/2003 e 53 del regolamento 178/2002 per attivare la procedura di emergenza sulla quale è imperniato il Decreto interministeriale. - Il divieto di coltivazione istituito dal Decreto interministeriale è limitato al mais mon 810 e, a fronte di questo, non ci sarebbe invece certezza della varietà di mais ogm realmente seminata da Fidenato. Questa considerazione, unita all’affermazione secondo cui esisterebbero altre varietà di mais ogm registrate presso il registro varietale comune europeo e autorizzate alla coltivazione, mi è stata presentata come una delle motivazioni principali che impedirebbero alla regione FVG di emettere alcuna ordinanza per la bonifica del campo seminato da Fidenato (dovremmo dire “campi” seminati, includendo anche quello di Mereto di Tromba).Non nascondo che inizialmente, tale argomentazione per me inaspettata e sconosciuta, mi ha disorientato non poco, perché avevo sempre letto e sentito parlare, a tutti i livelli, che in Europa c'erano solo due specie autorizzate alla coltivazione: la patata Amflora, peraltro abbandonata dalla Baasf e, appunto il mais mon 810.
Però, da controlli da me effettuati sul registro europeo http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
la notizia sembrerebbe infondata.
Infatti, nell'indice del Registro europeo di ogm, ho riscontrato che SOLO il mon 810 è riportato come "autorizzato alla semina", mentre nella scheda degli altri c'è scritto "esclusa la coltivazione"… salvo per il Mais T25 ACS-ZMØØ3-2 della Bayer (resistente al glufosinato) di cui non è evidenziata né l’esclusione alla coltivazione, né la specifica e ben evidenziata autorizzazione presente invece nella scheda del mon 810.
In ogni caso, a prescindere da un opportuno approfondimento relativo al tipo di autorizzazione del mais T25, non è certo questa la varietà seminata da Fidenato, il quale ha sempre parlato pubblicamente dell’intenzione di seminare mais resistente alla piralide e specificamente della varietà mon 810, acquistato da lui o dal sedicente Movimento Libertario.
A conferma di quanto dichiaro, riporto un passaggio di un articolo di LEONARDO FACCO pubblicato lo scorso anno sul loro sito, in cui si annunciava pubblicamente: “Ieri sono arrivati e sono stati stoccati in diversi magazzini di Lombardia, Veneto, Emilia e Friuli. Sto parlando di 52.000 sacchi di sementi di mais MON 810, quello iscritto al catalogo varietale europeo e seminabile in Europa ed in Italia.”http://www.movimentolibertario.com/2012/09/6928/
Oltretutto, se proprio questo fosse il dubbio… non credo mancherebbero norme giuridiche che, a fronte di un serio rischio per l’ambiente, possano imporre il prelievo di un campione di mais da far analizzare in laboratorio!
Quindi,
sulla base di quanto sopra esposto e in ossequio alla normativa
nazionale ed europea... se la Regione FVG volesse intervenire
con un’ordinanza di bonifica dei campi del Vivaro e di Mereto di
Tromba
, sarebbe del tutto possibile giuridicamente farlo.
Strettamente collegata a questa eventuale decisione, ci sarebbe l’esigenza di attivare una seria indagine sia per accertare la reale entità della partita originaria di mais ogm acquistata da Fidenato e/o da Movimento Libertario, sia per verificare le affermazioni, pubblicate a fine luglio nel loro sito, riguardante affitti stipulati da Fidenato "di centinaia di ettari" in ciascuna delle regioni: Friuli, Veneto e Lombardia, per un totale di... migliaia di ettari!!
Strettamente collegata a questa eventuale decisione, ci sarebbe l’esigenza di attivare una seria indagine sia per accertare la reale entità della partita originaria di mais ogm acquistata da Fidenato e/o da Movimento Libertario, sia per verificare le affermazioni, pubblicate a fine luglio nel loro sito, riguardante affitti stipulati da Fidenato "di centinaia di ettari" in ciascuna delle regioni: Friuli, Veneto e Lombardia, per un totale di... migliaia di ettari!!
Ecco
il brano dell’articolo: “…Bene
ha, dunque, fatto Giorgio Fidenato ad affittare – nei mesi scorsi –
centinaia di ettari di terreni in Friuli, Lombardia e Veneto, dove
stanno crescendo migliaia di ettari di mais sano e biotecnologico…”
http://www.movimentolibertario.com/2013/07/rieccoli-i-nazi-comunisti-distruggono-un-campo-di-fidenato/
Concludo riportando la nota del
MIPAAF sopra citata.
Rimanendo a disposizione per ogni
chiarimento e/o approfondimento, porgo
Cordiali saluti
Dott. Franco Trinca
Presidente Associazione NOGM
Nota
del MIPAAF:
In
relazione alla possibilità di porre a coltura, nel nostro Paese,
sementi geneticamente modificate senza alcuna forma di
autorizzazione,
il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali precisa
che, alla luce e nel rispetto della sentenza della Corte di Giustizia
dell’Unione europea del 6 settembre 2012 e di quella del 18 maggio
2013, il diritto di coltivare organismi geneticamente modificati deve
convivere con il diritto dello Stato di condizionare la coltivazione
ad adeguate misure di coesistenza con l’agricoltura tradizionale o
biologica, al fine di evitare ogni possibile commistione di tali
produzioni e conseguenti danni economici.
Tale principio è stato affermato sia nella sentenza del settembre 2012 sia nella recente sentenza del 2013, che ha più volte sottolineato la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di coesistenza. L’Italia fin dal 2001 con il d.lgs. 212, ha optato per l’adozione di misure di coesistenza fondate su ragioni economiche. Tale scelta, espressa dall’art. 1 del decreto 212, mai posta in discussione dalle citate sentenze, è ancora oggi in vigore. Ciò premesso, nel rispetto del diritto di scelta dei coltivatori di continuare a produrre tradizionalmente o secondo i protocolli biologici oppure con sementi geneticamente modificate, e quello dei consumatori di scegliere liberamente e consapevolmente alimenti prodotti con Ogm o senza, la legittimità della messa a dimora di sementi geneticamente modificate continua ad essere subordinata alla verifica che le concrete condizioni di tale coltivazione siano idonee ad evitare la commistione con le altre produzioni.
Tale verifica - concluda in Ministero - non può che avvenire ad istanza del produttore interessato, previa comunicazione di tutti gli elementi informativi relativi alla localizzazione delle produzioni e alle tecniche di difesa dalla commistione che si intendono adottare. Solo in seguito alla positiva valutazione, la messa a dimora è legittima e come tale consentita. In ogni caso il Ministero, anche in accordo con le autorità regionali, disporrà tutti i controlli del caso.
Tale principio è stato affermato sia nella sentenza del settembre 2012 sia nella recente sentenza del 2013, che ha più volte sottolineato la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di coesistenza. L’Italia fin dal 2001 con il d.lgs. 212, ha optato per l’adozione di misure di coesistenza fondate su ragioni economiche. Tale scelta, espressa dall’art. 1 del decreto 212, mai posta in discussione dalle citate sentenze, è ancora oggi in vigore. Ciò premesso, nel rispetto del diritto di scelta dei coltivatori di continuare a produrre tradizionalmente o secondo i protocolli biologici oppure con sementi geneticamente modificate, e quello dei consumatori di scegliere liberamente e consapevolmente alimenti prodotti con Ogm o senza, la legittimità della messa a dimora di sementi geneticamente modificate continua ad essere subordinata alla verifica che le concrete condizioni di tale coltivazione siano idonee ad evitare la commistione con le altre produzioni.
Tale verifica - concluda in Ministero - non può che avvenire ad istanza del produttore interessato, previa comunicazione di tutti gli elementi informativi relativi alla localizzazione delle produzioni e alle tecniche di difesa dalla commistione che si intendono adottare. Solo in seguito alla positiva valutazione, la messa a dimora è legittima e come tale consentita. In ogni caso il Ministero, anche in accordo con le autorità regionali, disporrà tutti i controlli del caso.
un ringraziamentos entito al dott Trinca per il lavoro che sta facendo e a tutti coloro che si stanno dedicando con cuore e spirito alla lotta anti OGM e per un agricoltura sana e sostenibile
RispondiElimina